In applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - si riporta di seguito l’aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2
Isolamento e autosorveglianza
A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramento fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
È stato eliminato il regime della quarantena fiduciaria per contatto stretto.
Gestione dei casi di positività nelle classi
Da queste disposizioni deriva che, nel caso di positività tra gli alunni di una classe, l'attività educativa e didattica prosegue sempre in presenza ad esclusione degli alunni positivi. Sono adottate le seguenti misure per gli studenti e i docenti:
In assenza e fino a tre casi di positività |
In presenza di almeno 4 casi di positività |
Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o FFP2, anche nei luoghi aperti, all’interno delle pertinenze dell’istituto. |
Tutta la classe è posta in regime di autosorveglianza. Questo prevede l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni, anche nei luoghi aperti, all’interno delle pertinenze dell’istituto. |
La data di inizio e di conclusione dell’ autosorveglianza è comunicata ufficialmente nella bacheca del Registro elettronico.
Durante il regime di autosorveglianza, alla prima comparsa dei sintomi, è necessario effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2. E’ necessario consegnare al docente della prima ora il referto di negatività o, nel caso di test autosomministrato, autocertificazione attestante la negatività.
Didattica digitale integrata
L’art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022 sostituendo l’art. 3, c. 4, del D.L. 52/2021 prevede la cd “Didattica a distanza” solo per gli alunni in isolamento a causa di positività al COVID. Pertanto perde efficacia la delibera del Consiglio di Istituto del 5/11/2021, che permetteva la didattica a distanza anche in presenza di altre tipologie di assenza.
Per richiedere l’attivazione della didattica digitale integrata è necessario inviare richiesta alla scuola da parte della famiglia o dello studente, se maggiorenne, (link al modulo di richiesta https://forms.gle/5sDeVpr89x5b3ybz6) accompagnata, come richiede esplicitamente la norma, da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.
Continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo.
Accesso agli edifici scolastici
Dal 1°Aprile 2022 l’accesso ai locali scolastici per il personale e i visitatori esterni (genitori, fornitori ecc.) potrà avvenire a seguito di esibizione di certificazione verde derivante da avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo; avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2; effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (cd green pass base).
Misure precauzionali di carattere generale
Si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore e si aggiungono specifici chiarimenti:
- utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o FFP2 nei luoghi chiusi e in quelli aperti nelle pertinenze dell’istituto (ad esclusione delle attività sportive)
- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- la riammissione in degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.